REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato
della Famiglia, delle Politiche Sociali e
delle Autonomie Locali
Dipartimento regionale della famiglia,
delle politiche sociali e delle autonomie locali
Servizio 8 . Vigilanza e controllo enti locali
Regione Siciliana
Assessorato
della Famiglia, delle Politiche Sociali e
delle Autonomie Locali
Dipartimento regionale della famiglia,
delle politiche sociali e delle autonomie locali
Servizio 8 . Vigilanza e controllo enti locali
Prot. n. 3 2 1 2 Palermo 24 / 09 / 2007
CIRCOLARE n. 15
OGGETTO: Modalità di presentazione dell.atto di dimissioni dei Consiglieri degli Enti Locali.
Ai sigg. Presidenti delle Province Regionali
Siciliane
Ai sigg. Sindaci dei Comuni della Sicilia
Ai sigg. Presidenti dei Consigli ed a tutti i
Consiglieri delle Province Regionali della
Sicilia
Ai sigg. Presidenti dei Consigli ed a tutti i
Consiglieri dei Comuni della Sicilia
Ai sigg. Segretari provinciali e comunali
LORO SEDI
e, p. c. Al Signor Presidente
dell.A.N.C.I. Sicilia
Villa Niscemi
PALERMO
Al Signor Presidente
dell.U.R.P.S.
Viale Lazio, 23
PALERMO
Al Signor Presidente
dell.A.S.A.E.L.
Via Notarbartolo, 2/G
PALERMO
Ai Difensori Civici
presso le Province Regionali
LORO SEDI
Ai Difensori Civici
presso i Comuni della Sicilia
LORO SEDI
L’articolo 174, comma 2, dell’Ordinamento regionale degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, nel testo sostituito dall’articolo 25 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, prescrive:
Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate ai rispettivi consigli, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d’atto. Analogamente, il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 38, comma 8, prima della modifica intervenuta con l’articolo 3 del decreto legge 29 marzo 2004, n. 80, prescriveva: Le dimissioni dalla carica di consigliere indirizzate al rispettivo consiglio devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.
Da una lettura logico-sistematica e dal tenore letterale delle due norme, articolo 174 dell.O.R.EE.LL. e articolo 38 del decreto legislativo n. 267/2000 ante novella, si denotano alcune differenze, che appaiono sostanziali: l’articolo 38 citato prescrive .Le dimissioni.....indirizzate al rispettivo consiglio devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’ente ....., l’articolo 174 dell.O.R.EE.LL. recita .Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate ai rispettivi consigli .... ...
Già, proprio dalla differenza terminologica delle parole . indirizzate., nel primo caso, e presentate, nel secondo, si può ricavare una prima interpretazione per cui, secondo l’Ordinamento degli enti locali della Regione Siciliana, le dimissioni vanno presentate personalmente.
A tal proposito questo Assessorato ha ritenuto di chiedere l’avviso dell’Ufficio Legislativo e Legale che, con parere n. 14252 del 13.8.2007, si è espresso evidenziando, preliminarmente, che l’atto di rassegnazione delle dimissioni dalla carica di consigliere costituisce atto giuridico in senso stretto, cioè un atto i cui effetti giuridici non dipendono dalla volontà dell’agente ma sono disposti dall’ordinamento senza riguardo all’intenzione di colui che li pone in essere; è, infatti, atto irrevocabile, non ricettizio ed immediatamente efficace il quale, nel momento del suo perfezionamento, esce dalla disponibilità del dichiarante ed assume una propria ed immodificabile rilevanza giuridica idonea, peraltro, a produrre l’effetto della successiva surrogazione del consigliere dimissionario da parte del consiglio (Cfr. Consiglio Stato, sez. V, sentenza 10 gennaio 2005 n. 29).
Appare chiaro, quindi, che, per l’irreversibile riflesso che la presentazione dell’atto di dimissioni determina e per la necessità di ripristinare immediatamente la compiutezza del massimo organo deliberativo dell’ente, debba essere garantita la effettività e la certezza della data di presentazione delle dimissioni.
Attesa la natura .politica. dell’atto di dimissioni si deve concludere che l’atto di dimissioni vada presentato personalmente dal consigliere presso la sede dell’organo consiliare cui appartiene ed assunte immediatamente al protocollo dell’ente.
Finché le dimissioni non sono assunte al protocollo, restano disponibili alla sfera soggettiva del singolo consigliere; con la presentazione dell’atto al protocollo dell’ente, le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d.atto e sono immediatamente efficaci.
Una successiva contraria manifestazione di volontà diretta a rimuovere gli effetti delle dimissioni è, dunque, per legge, priva di efficacia (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 24 novembre 1997, n. 1371). Non va accertata la volontà del dimissionario, poiché la volontà utile è quella che risulta dalla dichiarazione, essendo irrilevanti tutte le possibili forme di riserva mentale (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 9 ottobre 2006, n. 6006).
Una successiva contraria manifestazione di volontà diretta a rimuovere gli effetti delle dimissioni è, dunque, per legge, priva di efficacia (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 24 novembre 1997, n. 1371). Non va accertata la volontà del dimissionario, poiché la volontà utile è quella che risulta dalla dichiarazione, essendo irrilevanti tutte le possibili forme di riserva mentale (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 9 ottobre 2006, n. 6006).
Tuttavia, nell’ipotesi di un grave impedimento che non consenta al consigliere dimissionario la concreta e personale presentazione dell’atto, si ritiene che questi possa esercitare la facoltà di dimettersi dalla carica avvalendosi di un soggetto incaricato della presentazione purché, in tale ipotesi, la volontà di dimettersi si manifesti con un adeguata e sufficiente garanzia della certezza e veridicità delle stesse dimissioni.
Il Consiglio di Stato, in sede consultiva ( parere della Sezione prima, 11 dicembre 2002, n. 4269), ha affermato che non può invocarsi il principio della libertà delle forme nell’attività giuridica in quanto le dimissioni producono effetti giuridici garantendo anche l’esercizio dello jus ad officium del consigliere subentrante.
Per tale ragione l’atto di dimissioni è sottoposto a formalità (forma scritta, assunzione al protocollo dell’ente, destinatario determinato) le quali, già, esprimono una deroga al principio della libertà delle forme che ben si accorda con l’imposizione dell’autenticazione e della delega autenticata (art. 38 comma 8 del D. Lgs 18 agosto 2000 n.267).
In tema di soggetto legittimato a ricevere l’atto di dimissioni, si ritiene che si debba trattare del Presidente dell’organo o, in caso di assenza, del vice presidente, al quale è demandato, ai sensi del comma 3 dell.art. 19 della l.r. 26.8.1992, n. 7 e successive modificazioni, il compito della convocazione del consiglio per deliberare la surrogazione del consigliere dimissionario per ripristinare la compiutezza dell’organo consiliare a salvaguardia del preminente interesse della stabilità e della conservazione, per quanto possibile, nonostante le surrogazioni, della fisionomia che ad esso è stata democraticamente assegnata dal corpo elettorale.
È lo stesso presidente che, a mezzo delle strutture di cui si avvale, provvede, attraverso l’immediata protocollazione dell’atto di dimissioni, a rendere immediatamente efficaci le stesse, al fine di procedere alla convocazione del consiglio finalizzata alla deliberazione della surrogazione del consigliere dimissionario.
È lo stesso presidente che, a mezzo delle strutture di cui si avvale, provvede, attraverso l’immediata protocollazione dell’atto di dimissioni, a rendere immediatamente efficaci le stesse, al fine di procedere alla convocazione del consiglio finalizzata alla deliberazione della surrogazione del consigliere dimissionario.
Ciò non deve essere inteso in senso assoluto, pertanto il consigliere può presentare le dimissioni direttamente al protocollo dell'ente. In tal caso, il funzionario addetto al protocollo ha l'onere di accertare l'identità del soggetto, di protocollare le dimissioni e trasmetterle al presidente del consiglio.
In ordine al momento della presentazione, è da ritenersi che l’atto di dimissioni del consigliere non debba essere, necessariamente, presentato al consiglio comunale, durante la seduta, in quanto ciò ne limiterebbe, nel tempo, la presentazione durante le sedute di consiglio risolvendosi in una illegittima compressione delle facoltà del consigliere.
Dalle considerazioni fin qui esposte appare di tutta evidenza che rimane esclusa la
possibilità di inoltrare l’atto di dimissioni per posta.
possibilità di inoltrare l’atto di dimissioni per posta.
Al fine di dare univocità di comportamento alle Amministrazioni locali ed a questo
Assessorato si dettano le seguenti direttive:
1. le dimissioni devono essere presentate personalmente ed acquisite al protocollo dell'ente mediante identificazione del consigliere dimissionario a cura del soggetto ricevente (Presidente del consiglio o funzionario addetto al protocollo dell’ente);
2. In caso di impedimento, temporaneo o permanente, del consigliere dimissionario, l'atto di dimissioni deve essere autenticato, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e presentato al protocollo dell'ente da persona delegata con atto autenticato.
In assenza di apposita normativa regionale, che disciplina il termine di validità dell’atto di delega, può sopperire il termine non anteriore a cinque giorni prescritto dall’articolo 38, comma 8, del D. Lgs 18 agosto 2000, n.267, da ritenersi ragionevolmente tale da potersi presumere la permanenza della volontà di dismettere il mandato.
La presente viene inviata in unico esemplare, con la cortese richiesta ai segretari provinciali e comunali di notificare la stessa a tutti i consiglieri ed al difensore civico presso le province e presso i comuni e di darne conoscenza ai consiglieri all’atto dell’insediamento.
firmato
IL DIRIGENTE GENERALE L’ASSESSORE
dr. Rosolino Greco dr. Paolo Colianni
Assessorato si dettano le seguenti direttive:
1. le dimissioni devono essere presentate personalmente ed acquisite al protocollo dell'ente mediante identificazione del consigliere dimissionario a cura del soggetto ricevente (Presidente del consiglio o funzionario addetto al protocollo dell’ente);
2. In caso di impedimento, temporaneo o permanente, del consigliere dimissionario, l'atto di dimissioni deve essere autenticato, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e presentato al protocollo dell'ente da persona delegata con atto autenticato.
In assenza di apposita normativa regionale, che disciplina il termine di validità dell’atto di delega, può sopperire il termine non anteriore a cinque giorni prescritto dall’articolo 38, comma 8, del D. Lgs 18 agosto 2000, n.267, da ritenersi ragionevolmente tale da potersi presumere la permanenza della volontà di dismettere il mandato.
La presente viene inviata in unico esemplare, con la cortese richiesta ai segretari provinciali e comunali di notificare la stessa a tutti i consiglieri ed al difensore civico presso le province e presso i comuni e di darne conoscenza ai consiglieri all’atto dell’insediamento.
firmato
IL DIRIGENTE GENERALE L’ASSESSORE
dr. Rosolino Greco dr. Paolo Colianni
6 commenti:
Avevamo ragione anche su questo punto. L'Assessorato Regionale agli Enti Locali ha emanato una circolare con la quale ha chiarito che le dimissioni dei consiglieri comunali vanno presentate personalmente.
Non sappiamo se la sentenza del TAR di Catania in qualche modo ha accellerato e/o condizionato la emissione della circolare.
Stà di fatto che è stata emessa qualche giorno dopo la sentenza del TAR di Catania.
Adesso è auspicabile un gesto di umiltà del Sindaco e del Presidente del Consiglio Comunale di Gaggi.
La circolare n. 15 del 24.09.2007 è disponibile sul sito www.regione.sicilia.it/famiglia nel banner "Le novità"
Ma quale gesto di umiltà!
Il TAR ha detto che Cundari poteva presentare le dimissioni per fax, questo è quello che conta non una molto libera interpretazione delle leggi
il dott. Lemura scrive.......La circolare n. 15 del 24.09.2007 è disponibile sul sito www.regione.sicilia.it/famiglia nel banner "Le novità".
Mahhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!
Quindi,secondo la circolare,le dimissioni di Cundari erano valide,perchè era impossibilitato a presentarle personalmente (si trovava in missione in Kassovo)...
In ogni caso è una circolare emessa 2 mesi dopo l'insediamento del consiglio comunale di Gaggi,quindi non vedo cosa vogliate dire con gesto di umiltà.
L'unico gesto di umiltà auspicabile sarebbe l'ammissione, da parte di Le Mura,del fatto che gli elettori Gaggesi non ti hanno voluto e non ti vogliono come sindaco,punto.
Approfitto di questo blog per proporre, nel sito di http://www.kaggi.altervista.org/(riattivato da poco), tematiche che riguardano la vita e la politica di questo paese.
Buona navigazione.
Sinistra Gaggese
http://www.kaggi.altervista.org/
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