venerdì 28 settembre 2007

Le dimissioni dei consiglieri vanno presentate personalmente - Circolare Ass.Reg.Enti Locali n. 15 del 24.09.2007

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato
della Famiglia, delle Politiche Sociali e
delle Autonomie Locali
Dipartimento regionale della famiglia,
delle politiche sociali e delle autonomie locali
Servizio 8 . Vigilanza e controllo enti locali

Prot. n. 3 2 1 2 Palermo 24 / 09 / 2007

CIRCOLARE n. 15

OGGETTO: Modalità di presentazione dell.atto di dimissioni dei Consiglieri degli Enti Locali.

Ai sigg. Presidenti delle Province Regionali
Siciliane
Ai sigg. Sindaci dei Comuni della Sicilia
Ai sigg. Presidenti dei Consigli ed a tutti i
Consiglieri delle Province Regionali della
Sicilia
Ai sigg. Presidenti dei Consigli ed a tutti i
Consiglieri dei Comuni della Sicilia
Ai sigg. Segretari provinciali e comunali
LORO SEDI
e, p. c. Al Signor Presidente
dell.A.N.C.I. Sicilia
Villa Niscemi
PALERMO
Al Signor Presidente
dell.U.R.P.S.
Viale Lazio, 23
PALERMO
Al Signor Presidente
dell.A.S.A.E.L.
Via Notarbartolo, 2/G
PALERMO
Ai Difensori Civici
presso le Province Regionali
LORO SEDI
Ai Difensori Civici
presso i Comuni della Sicilia
LORO SEDI


L’articolo 174, comma 2, dell’Ordinamento regionale degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, nel testo sostituito dall’articolo 25 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, prescrive:
Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate ai rispettivi consigli, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d’atto. Analogamente, il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 38, comma 8, prima della modifica intervenuta con l’articolo 3 del decreto legge 29 marzo 2004, n. 80, prescriveva: Le dimissioni dalla carica di consigliere indirizzate al rispettivo consiglio devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.
Da una lettura logico-sistematica e dal tenore letterale delle due norme, articolo 174 dell.O.R.EE.LL. e articolo 38 del decreto legislativo n. 267/2000 ante novella, si denotano alcune differenze, che appaiono sostanziali: l’articolo 38 citato prescrive .Le dimissioni.....indirizzate al rispettivo consiglio devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’ente ....., l’articolo 174 dell.O.R.EE.LL. recita .Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate ai rispettivi consigli .... ...
Già, proprio dalla differenza terminologica delle parole . indirizzate., nel primo caso, e presentate, nel secondo, si può ricavare una prima interpretazione per cui, secondo l’Ordinamento degli enti locali della Regione Siciliana, le dimissioni vanno presentate personalmente.
A tal proposito questo Assessorato ha ritenuto di chiedere l’avviso dell’Ufficio Legislativo e Legale che, con parere n. 14252 del 13.8.2007, si è espresso evidenziando, preliminarmente, che l’atto di rassegnazione delle dimissioni dalla carica di consigliere costituisce atto giuridico in senso stretto, cioè un atto i cui effetti giuridici non dipendono dalla volontà dell’agente ma sono disposti dall’ordinamento senza riguardo all’intenzione di colui che li pone in essere; è, infatti, atto irrevocabile, non ricettizio ed immediatamente efficace il quale, nel momento del suo perfezionamento, esce dalla disponibilità del dichiarante ed assume una propria ed immodificabile rilevanza giuridica idonea, peraltro, a produrre l’effetto della successiva surrogazione del consigliere dimissionario da parte del consiglio (Cfr. Consiglio Stato, sez. V, sentenza 10 gennaio 2005 n. 29).
Appare chiaro, quindi, che, per l’irreversibile riflesso che la presentazione dell’atto di dimissioni determina e per la necessità di ripristinare immediatamente la compiutezza del massimo organo deliberativo dell’ente, debba essere garantita la effettività e la certezza della data di presentazione delle dimissioni.
Attesa la natura .politica. dell’atto di dimissioni si deve concludere che l’atto di dimissioni vada presentato personalmente dal consigliere presso la sede dell’organo consiliare cui appartiene ed assunte immediatamente al protocollo dell’ente.
Finché le dimissioni non sono assunte al protocollo, restano disponibili alla sfera soggettiva del singolo consigliere; con la presentazione dell’atto al protocollo dell’ente, le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d.atto e sono immediatamente efficaci.
Una successiva contraria manifestazione di volontà diretta a rimuovere gli effetti delle dimissioni è, dunque, per legge, priva di efficacia (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 24 novembre 1997, n. 1371). Non va accertata la volontà del dimissionario, poiché la volontà utile è quella che risulta dalla dichiarazione, essendo irrilevanti tutte le possibili forme di riserva mentale (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 9 ottobre 2006, n. 6006).
Tuttavia, nell’ipotesi di un grave impedimento che non consenta al consigliere dimissionario la concreta e personale presentazione dell’atto, si ritiene che questi possa esercitare la facoltà di dimettersi dalla carica avvalendosi di un soggetto incaricato della presentazione purché, in tale ipotesi, la volontà di dimettersi si manifesti con un adeguata e sufficiente garanzia della certezza e veridicità delle stesse dimissioni.
Il Consiglio di Stato, in sede consultiva ( parere della Sezione prima, 11 dicembre 2002, n. 4269), ha affermato che non può invocarsi il principio della libertà delle forme nell’attività giuridica in quanto le dimissioni producono effetti giuridici garantendo anche l’esercizio dello jus ad officium del consigliere subentrante.
Per tale ragione l’atto di dimissioni è sottoposto a formalità (forma scritta, assunzione al protocollo dell’ente, destinatario determinato) le quali, già, esprimono una deroga al principio della libertà delle forme che ben si accorda con l’imposizione dell’autenticazione e della delega autenticata (art. 38 comma 8 del D. Lgs 18 agosto 2000 n.267).
In tema di soggetto legittimato a ricevere l’atto di dimissioni, si ritiene che si debba trattare del Presidente dell’organo o, in caso di assenza, del vice presidente, al quale è demandato, ai sensi del comma 3 dell.art. 19 della l.r. 26.8.1992, n. 7 e successive modificazioni, il compito della convocazione del consiglio per deliberare la surrogazione del consigliere dimissionario per ripristinare la compiutezza dell’organo consiliare a salvaguardia del preminente interesse della stabilità e della conservazione, per quanto possibile, nonostante le surrogazioni, della fisionomia che ad esso è stata democraticamente assegnata dal corpo elettorale.
È lo stesso presidente che, a mezzo delle strutture di cui si avvale, provvede, attraverso l’immediata protocollazione dell’atto di dimissioni, a rendere immediatamente efficaci le stesse, al fine di procedere alla convocazione del consiglio finalizzata alla deliberazione della surrogazione del consigliere dimissionario.
Ciò non deve essere inteso in senso assoluto, pertanto il consigliere può presentare le dimissioni direttamente al protocollo dell'ente. In tal caso, il funzionario addetto al protocollo ha l'onere di accertare l'identità del soggetto, di protocollare le dimissioni e trasmetterle al presidente del consiglio.
In ordine al momento della presentazione, è da ritenersi che l’atto di dimissioni del consigliere non debba essere, necessariamente, presentato al consiglio comunale, durante la seduta, in quanto ciò ne limiterebbe, nel tempo, la presentazione durante le sedute di consiglio risolvendosi in una illegittima compressione delle facoltà del consigliere.
Dalle considerazioni fin qui esposte appare di tutta evidenza che rimane esclusa la
possibilità di inoltrare l’atto di dimissioni per posta.
Al fine di dare univocità di comportamento alle Amministrazioni locali ed a questo
Assessorato si dettano le seguenti direttive:
1. le dimissioni devono essere presentate personalmente ed acquisite al protocollo dell'ente mediante identificazione del consigliere dimissionario a cura del soggetto ricevente (Presidente del consiglio o funzionario addetto al protocollo dell’ente);
2. In caso di impedimento, temporaneo o permanente, del consigliere dimissionario, l'atto di dimissioni deve essere autenticato, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e presentato al protocollo dell'ente da persona delegata con atto autenticato.

In assenza di apposita normativa regionale, che disciplina il termine di validità dell’atto di delega, può sopperire il termine non anteriore a cinque giorni prescritto dall’articolo 38, comma 8, del D. Lgs 18 agosto 2000, n.267, da ritenersi ragionevolmente tale da potersi presumere la permanenza della volontà di dismettere il mandato.

La presente viene inviata in unico esemplare, con la cortese richiesta ai segretari provinciali e comunali di notificare la stessa a tutti i consiglieri ed al difensore civico presso le province e presso i comuni e di darne conoscenza ai consiglieri all’atto dell’insediamento.

firmato
IL DIRIGENTE GENERALE L’ASSESSORE
dr. Rosolino Greco dr. Paolo Colianni

domenica 23 settembre 2007

Il Sindaco Tadduni non rilascia atti pubblici al gruppo consiliare di opposizione.

Il gruppo consiliare nelle settimane scorse aveva chiesto degli atti che erano stati pubblicati all’albo. Sono stati quasi tutti rilasciati eccetto alcune concessioni edilizie.

Il Sindaco Tadduni sostiene che la richiesta non è stata motivata e che le concessioni edilizie non possono essere rilasciate ai consiglieri comunali in quanto non hanno un interesse diretto.
Di parere contrario ovviamente il movimento e il suo gruppo consiliare Gaggi Unita in quanto così come disciplinato dalla circolare dell’Assessorato Regionale degli Enti Locali “Servizio ”Vigilanza e Controllo EE.LL.” del 17/2/2003 “oggetto: Accesso agli atti da parte dei Consiglieri Comunali” il diritto in questione, infatti, inerisce alla funzione pubblica di cui il consigliere è portatore e non ad un interesse individuale e privato, tant’è che non sussiste l’obbligo di motivare la richiesta di accesso agli atti, né l’interesse alla stessa come un privato cittadino, “né gli Organi burocratici dell’Ente hanno titolo per richiederli perché, in caso contrario, questi ultimi sarebbero arbitri di stabilire l’esclusione del controllo sul loro operato” (Consiglio di Stato , sezione I parere 27 maggio 1992 n.1265/92; Consiglio di Stato, sezione V, pronuncia 528/1996, Cons. di Stato, Sez. V, 26.11.2000, n.5109).

Il riconoscimento della speciale protezione della posizione del consigliere comunale è riconosciuta anche dal giudice penale e dalla magistratura contabile. Il diritto del consigliere comunale di ottenere dal comune tutte le notizie e le informazioni, in possesso dell’ente ed utili all’espletamento del proprio mandato, trova come corrispondente il dovere dell’ente territoriale di porre in essere le condizioni perché venga concretamente esercitato, senza incontrare ostacoli o atteggiamenti ostruzionistici, sicchè un eventuale rifiuto motivato in modo apparentemente legittimo, ma, in sostanza, specioso o pretestuoso, non può che risolversi in illegittima manifestazione dell’attività amministrativa. (Fattispecie nella quale è stato impedito ad un consigliere comunale di prendere visione degli atti di giunta, Cass. Pen., sez.VI, 7 marzo 1997, n.4952).

L’illegittimo diniego di accesso opposto al consigliere integra, dato il chiaro ed inequivocabile disposto normativo in materia, un comportamento caratterizzato da colpa grave; sussiste, pertanto, responsabilità amministrativa qualora dal predetto diniego sia derivata la condanna dell’Ente al pagamento delle relative spese di giudizio.

Il gruppo nei prossimi giorni solleciterà formalmente per iscritto il rilascio delle concessioni edilizie al fine esclusivo di esercitare il proprio mandato. In caso di non rilascio degli atti verrà segnalata l’irregolarità e l’omissione da parte del Sindaco a tutti gli organi di controllo competenti.

giovedì 13 settembre 2007

Estate Gaggese 2007 è costata al Comune di Gaggi euro 42.900,00

Gaggi:Dalla deliberazione di Giunta Municipale n. 58 del 31.07.2007 “Organizzazione dell’estate Gaggese” si ha modo di apprendere che l’estate gaggese è costata ai cittadini di Gaggi euro 42.900,00 (ex lire 83065.983 milioni).

Su proposta dell’assessore Giuseppe Cundari la Giunta Municipale ha deliberato in data 31.07.2007 di concedere euro 15.900,00 al responsabile dell’area amministrativa Dott.ssa Concetta Cutrufello per far fronte alle spese delle manifestazione dell’11.08.2007 (spettacolo di Manlio Dovì, SIAE etc...).

Per le restanti manifestazioni inserite nel programma dell’estate Gaggese è stato concesso all’Associazione Turistica Pro Loco di Claudio Gentile un contributo di euro 27.000,00.

Le violazioni, le irregolarità e gli abusi che si riscontrano in modo assai evidente nella deliberazione di Giunta Municipale n. 58 del 31.07.2007 e ai regolamenti di contabilità e di concessioni dei contribuiti economici, sono state segnalate ufficialmente agli organi di controllo competenti.

Il movimento politico
“Gaggi Unita”

martedì 11 settembre 2007

Il gruppo Gaggi Unita non parteciperà ai lavori del Consiglio dell'11 settembre 07

Gaggi: Con la nota protocollata al n. 8905 indirizzata al sig. Segretario Comunale e per conoscenza ai consiglieri del gruppo “Insieme per Gaggi”, al Sig. Sindaco, all’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali di Palermo, alla Prefettura di Messina e al Comando Stazione dei Carabinieri di Graniti, in data odierna il gruppo consiliare “Gaggi Unita”, in merito al Consiglio Comunale convocato per questa sera alle ore 19,00, ha segnalato l’illegittimità e l’irregolarità della convocazione del Consiglio Comunale dell’odierna seduta e conseguentemente ha annunciato che non parteciperà ai lavori consiliari.
Per i motivi esposti con il documento a firma dei consiglieri di minoranza, depositato nel corso dell’ adunanza consiliare il 23 agosto u.s. in coerenza all’azione politica che informa l’agire dei consiglieri di minoranza, si continua a rappresentare ai Colleghi e agli Organi politici e gestionali cui il documento è diretto, che l’organo consiliare del nostro Comune è, ad oggi, irregolarmente costituito. La rilevata non corretta composizione del Consiglio Comunale, in uno alla conseguente impossibilità operativa dello stesso:
1. Induce gli scriventi ad invitare, nuovamente, il Civico Consesso a sospendere i lavori dell’organo e ad indire una conferenza dei capigruppo consiliari al fine di concordare i passi da fare in esito a quanto statuito dalla sentenza n° 1347/07 emessa dal Tar sez. di Catania;
2. Necessita i detti scriventi all’ovvia determinazione di non partecipare alla adunanza illegittimamente indetta per il giorno 11/09/2007.

Gaggi, 11/09/2007

I Consiglieri Comunali, Monte Giuseppe, Ferrara Santo, Ingino Angelo e Santoro Filippo

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